Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge sulla sicurezza antincendio (GU 92/10) viene disposto che tutte le persone fisiche o giuridiche, gli enti governativi nonché le unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) hanno l'obbligo di applicare le misure inerenti la sicurezza antincendio previste dalle disposizioni della presente Legge e da altre disposizioni normative emanate in base alla stessa, dai piani e dalle valutazioni sul pericolo d'incendio, dalle delibere delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) nonché da altri atti generali che regolano la sicurezza antincendio.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2 della Legge sulla sicurezza antincendio (GU 92/10) viene disposto che i proprietari, oppure gli usufruttuari degli edifici, di parti degli edifici, di altri beni immobili nonché di locali, ovvero gli amministratori di condominio, hanno l'obbligo di effettuare l'adeguata e regolare manutenzione delle attrezzature, degli impianti, delle installazioni elettriche, del gas, della ventilazione e di altro tipo, dei camini e dei caminetti, come pure degli altri impianti e installazioni che possono causare l'appiccare o la diffusione dell'incendio, compreso l'obbligo di conservare la documentazione relativa la manutenzione, in osservanza alle disposizioni normative, alle normative tecniche, alle norme e alle indicazioni dei produttori.
Con la Delibera sullo svolgimento dei lavori di spazzacamino (Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla - Verteneglio 16/16), allo scopo di proteggere la vita delle persone e i beni da possibili incendi, si definiscono tra l'altro la modalità, le scadenze e le persone autorizzate a svolgere la pulizia ed il controllo degli impianti di scarico e degli impianti di combustione ad aria, al fine della manutenzione delle loro caratteristiche funzionali, per prevenire il pericolo di incendio, esplosione, avvelenamento nonché inquinamento dell'aria. Dalla Delibera in oggetto sorge l'obbligo per il proprietario o l'usufruttuario di un edificio abitativo, un locale commerciale o di altro locale, di usufruire dei servizi di uno spazzacamino autorizzato, ovvero di permettere il regolare controllo, la pulizia e la misurazione dei gas di scarico e degli impianti di combustione ad aria ed in particolare di permettere l'accesso agli sportelli per il controllo e la pulizia, che devono essere apribili. Ai sensi dell'art. 34 della Delibera sullo svolgimento dei lavori di spazzacamino (Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla - Verteneglio 16/16) viene prescritta una sanzione pecuniaria (multa) da 1.000,00 fino a 5.000,00 kn per le persone giuridiche utenti del servizio, mentre la multa per le persone fisiche che si rifiutano di usufruire del servizio di spazzacamino autorizzato va dalle 500,00 fino a 1.000,00 kn.
Lo spazzacamino autorizzato per il territorio del Comune di Brtonigla - Verteneglio è la società D.M.M. – TIM d.o.o. con sede a Carigador, Carigador 154, CIP 93819657319. Contatto telefonico: 099 2147616.
Il Sindaco
Dott. Paolo Klarić, m.p.